Misure di prevenzione incendi boschivi, ordinanza del Sindaco – Lo Stradone

Misure di prevenzione incendi boschivi, ordinanza del Sindaco

A seguito del Decreto del Presidente della Regione Puglia (n. 260 del 7 giugno 2024) che dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi in tutte le aree boscate, a pascolo o con presenza di alberi e cespugli della Regione Puglia, nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2024, il Sindaco Gianfranco Palmisano ordina (n. 20 del 12 giugno 2024) a proprietari, affittuari, conduttori o gestori a qualsiasi titolo, enti pubblici e privati, l’adozione delle misure di prevenzione incendi previste dalla Legge Regionale n. 38/2016.

Le norme regionali impongono:

  • ai conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera di realizzare entro il 15 luglio perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva priva di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da evitare che il fuoco si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
  • a proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree di realizzare entro il 31 maggio di ogni anno fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi ad aree circostanti e/o confinanti;
  • a proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi  l’obbligo di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
  • a proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate di provvedere a proprie spese, di riservare una fascia protettiva nella loro proprietà larga almeno 5 metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa;
  • a proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, l’obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi  alle aree circostanti e/o confinanti.

L’ordinanza sindacale è stata emessa per prevenire il rischio di incendi boschivi, tutelare l’incolumità pubblica e privata e scongiurare l’emissione in atmosfera di anidride carbonica. Il testo integrale è reperibile sul sito del Comune di Martina Franca.