Il Commissario prefettizio del Comune di Martina Franca Santoriello, con provvedimento n.20, ha deliberato l’approvazione del “Progetto esecutivo perizia di variante relativa ai lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Martina Franca, afferente la realizzazione del recapito finale temporaneo” con l’apposizione sulle aree, interessate all’intervento, del vincolo preordinato all’esproprio.
Il progetto, proposto dall’AQP, in contrasto con la Disciplina urbanistica comunale, prevede la realizzazione, a metà strada tra Martina e Locorotondo, di trincee drenanti ricadenti in piena Valle d’Itria, che devono assorbire le acque reflue del Depuratore quantificate in oltre 10.000 mc giornalieri. Il progetto originario comprendeva l’adeguamento dell’esistente impianto depurativo, al fine di rendere conformi le caratteristiche delle acque reflue allo scarico al suolo, che doveva effettuarsi mediante la realizzazione di trincee drenanti, previste in prossimità del depuratore. I lavori venivano inseriti in un appalto che includeva 10 impianti dell’Ambito 7 (TA). Il progetto preliminare e il progetto esecutivo furono approvati dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale con 2 decreti rispettivamente: il primo il n.167 del 11/06/2003 e il secondo con il n. 149 del 10/07/2006.
I lavori di adeguamento e il relativo recapito finale non hanno avuto mai inizio per diverse motivazioni: a) incremento, nel tempo, del numero degli AE, definito dal vigente Piano di Tutela delle Acque in 59.288 a fronte dei 47.023 indicati dal Programma d’interventi urgenti a stralcio, che incide sul valore del volume giornaliero della portata delle acque reflue da smaltire e risulta, considerando un valore del coefficiente di afflusso pari allo 0,9, superiore a 10000 mc/d, soglia del valore-limite di emissione, oltre il quale è vietato lo scarico al suolo; b) asservimento al recapito finale per gli scarichi al suolo di una fascia di rispetto con raggio di 500 metri all’intorno del punto di scarico; in detta fascia non è ammesso l’emungimento delle acque per qualsiasi uso. L’emungimento per uso potabile è ammesso a distanza non inferiore a 1000 mt dal punto di scarico. Le zone di rispetto dovranno essere adeguatamente segnalate mediante cartelli indicando i divieti ed i rischi igienici. (art.12 R.R. n.5/89); c) lo scarico nelle trincee drenanti, soluzione progettuale prevista, non ha solo la forte opposizione della città, ma è stata delegittimata anche dalle considerazioni espresse dall’Ente gestore, sulla funzionalità delle stesse, laddove sono state impiantate. Nella relazione al bilancio 2014 dell’AQP, infatti, a pag.17 al punto II.7.2 intitolato “Il piano industriale” si può leggere: ”Si sono anche evidenziate le problematiche relative allo scarico delle acque reflue depurate con le criticità derivanti dallo scarico sul suolo, nonostante la conformità alle previsioni del PTA, legate alla progressiva riduzione della permeabilità di trincee drenanti e campi di spandimento, nonostante le costanti attività manutentive ordinarie e le onerose attività straordinarie effettuate. Si sono proposte modalità alternative a tali scarichi, proponendo la modifica del PTA vigente.
Il ritardo più che decennale ha causato la perdita del finanziamento dell’intervento, che risulta senza copertura finanziaria, e, cosa ancora più grave, non risulta da alcun atto che il progetto sia stato approvato da un organo di governo amministrativo. Ai sensi del D. Lgs 152/2006 i progetti definitivi degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito sono approvati dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali e omogenei (Autorità Idrica Pugliese); nel 2002, anno in cui fu approvato il programma d’interventi urgenti a stralcio fu nominato come Commissario delegato per l’emergenza il Presidente della regione, poiché, a quella data non erano state ancora istituite in Puglia le autorità per gli Ambiti territoriali ottimali. Il periodo del commissariamento si è concluso il 31/12/2014 e la gestione degli interventi è stata ricondotta nel regime ordinario.
Quindi il progetto, che riguarda, tra l’altro, il solo recapito finale e impropriamente denominato Perizia di variante, non può essere caricato sul decreto del Presidente della regione, approvato nel 2006 che comprendeva, anche l’adeguamento del Depuratore, e non può essere approvato dal Commissario prefettizio di Martina Franca perché non ha la competenza per farlo, e quindi la variante al PRG di Martina Franca non può essere né adottata, né a maggior ragione approvata.
Inoltre, avendo presentato negli ultimi 8 anni diversi progetti sempre in variante al progetto esecutivo approvato con Decreto Commissariale n. 149/CD/A del 10/07/2006, alfine di usufruire della normativa emergenziale, che semplificava le procedure nel rapporto con gli Enti competenti al controllo e alla tutela del territorio e allentava gli obblighi derivanti dal Testo unico sull’Ambiente e dalla normativa regionale, relativi al controllo della compatibilità ambientale degli interventi di modifica e trasformazione del territorio, l’AQP ha evitato con cura di attenersi alle direttive della Regione e ai pareri espressi sui diversi progetti dall’ARPA, dall’AdB, dalle Soprintendenze Archeologiche, Belle Arti e Paesaggio, dal Segretariato dei beni e delle Attività culturali e del turismo; non ha garantito il buon funzionamento del depuratore, con gravi danni per l’assetto idrogeologico e per l’ambiente e ha eluso le disposizioni regionali, evidenziando una forte avversione alla Valutazione dell’impatto ambientale dei progetti proposti nel tempo. Ha disatteso la determina n.292/15, che concludeva un procedimento avviato, 2 anni prima e non se ne conoscono le motivazioni, ma la mancata attuazione del provvedimento da parte dell’AQP ha determinato una grave e ingiustificata perdita di tempo nonostante il pesante deterioramento in cui versavano ormai il Depuratore e il Recapito finale, che aveva determinato gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, oltre che di severo inquinamento del territorio e della falda idrica.
Il sequestro preventivo, con facoltà d’uso, del Depuratore e del recapito finale da parte della Magistratura ha fatto luce sui termini della situazione: il Depuratore non funzionava da lungo tempo, determinando l’inquinamento della falda e del territorio; l’inghiottitoio naturale, utilizzato come recapito finale doveva essere dismesso, in ossequio al divieto normativo di scarico nella falda idrica.
l’Opera che si vuole realizzare è una canalizzazione, che attraversa la Valle d’Itria per circa 2 km per portare le acque reflue del depuratore nelle trincee drenanti, le cui dimensioni raggiungono 1 ettaro e ½, e per smaltire al suolo oltre 10000 mc/d di reflui. Il problema consiste nel fatto che tale ubicazione cade in piena Valle d’Itria, zona assoggettata a vincolo panoramico-paesaggistico, che segna in modo peculiare la stratificazione storica dell’organizzazione insediativa nell’agro (trulli, masserie, lamie, muretti a secco ecc).
La Convenzione Europea del Paesaggio, i cui obiettivi sono stati recepiti dal PPTR, approvato dalla Giunta Regionale in data 16/02/2015, considera la conservazione dell’identità del luogo, di chi lo abita, di chi lo conosce, essenziale alla tutela del Paesaggio.
Pertanto si prescrivono in tutte le Direttive europee, nazionali e regionali, un’attenta analisi del contesto, la valutazione dei rischi e degli impatti e si sottolinea la necessità di potenziare la consapevolezza “delle alterazioni delle componenti ambientali, antropiche, storiche, paesaggistiche” prodotte da opere di trasformazione del territorio, siano esse impianti, infrastrutture, strutture puntuali o diffuse.
La decisione di non assoggettare a VIA il progetto in questione è stata una decisione grave e contrastante con la cultura e il senso comune, ampiamente diffuso non solo in Puglia, ma nell’intero territorio nazionale ed anche oltre, che considerano irreversibile la normativa di tutela e salvaguardia della Valle d’Itria, ai sensi del D. Lgs n.42 cosiddetto Codice Urbani
Lo stesso PPTR regionale inserisce la Valle d’Itria nella MURGIA DEI TRULLI e precisamente nell’ambito paesaggistico n. 7.1 denominato VALLE DEI TRULLI.
“Il paesaggio della valle d’Itria è particolarmente singolare e riconoscibile e rappresenta l’esito di una sapiente integrazione tra le componenti antropiche, naturali e fisiche. Le attività dell’uomo (agricole e insediative) si sono adattate alla struttura e forma dei luoghi, assecondando le asperità del suolo carsico e utilizzandone al meglio le opportunità, contribuendo a costruire quella che Cesare Brandi chiama “una campagna pianificata come una città”…. Ne deriva un paesaggio densamente abitato e strutturato che si sviluppa su un territorio lievemente ondulato in cui si alternano avvallamenti e colline, poggi e saliscendi carsici”.
Alla luce delle suddette considerazioni il Comitato chiede al Commissario straordinario di tenere in considerazione anche gli art. 36, 95, 97 delle NTA del PPTR, nonché “l’Elaborato del PPTR 4.4.5 “Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture”, vista la rilevante responsabilità che grava sulla sua persona, chiamata a risolvere in così poco tempo una questione che si trascina da ben 3 lustri e visto che non può rifarsi a nessun atto d’indirizzo approvato da un Consiglio Comunale di Martina Franca.
La variante al PRG, inoltre, nel caso in cui dovesse essere approvata così come previsto nella delibera n. 20 del 24/03/2017, determinerà l’utilizzo di una superficie di 1 ettaro e ½ per lo scarico (trincee drenanti) e un immediato opposizione di vincolo su circa 314 ettari, circostanti il punto di scarico come normato dall’art. 12 del regolamento regionale n. 5/89. Ciò comporterà un improprio coinvolgimento coatto di proprietà private, completamente disinformate sul procedimento e sulle sue gravi conseguenze, che, di fatto, determinerà una rilevante limitazione all’uso delle poro proprietà.
Al Commissario prefettizio, che ha assunto la deliberazione di “APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE DI MARTINA FRANCA, PER REALIZZAZIONE RECAPITO FINALE TEMPORANEO, IN VARIANTE AL PRG EX ART.12 L.R. 3/05 E ART. 16 L.R.13/01 AI FINI DELLA VARIANTE URBANISTICA”, con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, il Comitato chiede se non sia giustificata la convinzione che non sussistano le condizioni per licenziare nella legalità tale provvedimento, se sia necessario un corposo supplemento di indagine, essendo state disattivate tutte le procedure di controllo e di compatibilità ambientali, quali la VIA, la VAS e i diversi pareri di compatibilità ambientale e paesaggistici.