“Ci rivolgiamo al Sindaco, nella sua qualità di capo della amministrazione comunale di Martina Franca, perché, acquisite le ragioni delle nostre osservazioni relative al progetto di Consulta Giovanile, ne faccia oggetto di riflessione e, come auspicabile, favorisca l’avvio di un ampio dibattito tra tutte le forze politiche rappresentate in seno al Consiglio comunale.”
È il coordinatore cittadino del Pdl di Martina Franca, on.le Gianfranco Chiarelli, a sottoscrivere con il coordinatore del movimento Giovane Italia, Angelo Lucarella, un corposo documento riportante le proprie osservazioni, molto critiche, sul progetto della amministrazione comunale di Martina Franca, di costituire una Consulta Giovanile.
Di seguito il testo integrale del comunicato stampa:
Le nostre osservazioni evidenziano essenzialmente la totale autoreferenzialità che emerge dalla lettura delle procedure individuate: “della totale non curanza di tali principi è sintomatica l’attribuzione, calata dall’alto, della Presidenza dell’organo che si andrà a formare, attribuita in base ad un inopportuno “di diritto” all’Assessore alle politiche giovanili. [..]. Noi di certo non avanziamo sospetti sulla persona dell’Assessore, che presiede l’assemblea e vi siede, pur non rispondendo ai requisiti di età richiesti dallo stesso regolamento, bensì sulla sua possibilità di garantire imparzialità, quando egli stesso, in quanto assessore, presenta connotati di parzialità politica e rappresenta un organo di indirizzo politico e controllo mediante il suo operato.” Proseguendo, il documento evidenzia anche la scarsa funzionalità della consulta che secondo i due firmatari “pare che l’organismo prospettato sia consultivo nel senso proprio della parola, ossia di staff rispetto all’Assessorato delle politiche giovanili. ” Ma c’è dell’altro e di non secondaria rilevanza; una serie di violazioni normative che evidenziano una precisa volontà ad asservire la Consulta Giovanile agli interessi politici di parte. Ben dieci anomalie rilevate nel documento tra cui la “nomina a segretario della commissione elettorale, di un parente diretto dell’Assessore Coletta[..] la violazione delle norme sulla potestà genitoriale, col benestare dell’amministrazione comunale. Questo perché l’art. 1 comma 2 delle norme per la presentazione delle liste dei candidati prevede che la candidatura del minorenne possa essere autorizzata da almeno un genitore che eserciti potestà genitoriale. Ciò in netta violazione con l’art. 316 c.c. che dell’art. 155 comma 3° c.c. per il quale l’autorizzazione debba provenire da entrambi i genitori.” Molti altri i punti del regolamento messi in discussione, come la presunta violazione della segretezza del voto o la attribuzione di funzioni a minorenni, per legge privi di capacità di agire.