Riportiamo di seguito una nota dell’avv. Paolo D’Arcangelo.
Con la sentenza n. 11087 a Sezioni Unite del 7 maggio 2010 la Suprema Corte di Cassazione sancisce definitivamente la sconfitta dell’ Equitalia su almeno tre motivi, tre fronti, con cui costantemente l’Ente difende il suo operato in sede giudiziaria quando le vengono proposte opposizioni a preavviso di fermo amministrativo di veicoli.
1) Competenza del giudice ordinario (Giudice di Pace o Tribunale) ovvero tributario (Commissioni Tributarie): l’Equitalia contesta la competenza del giudice ordinario volendo ravvisare sempre e comunque la competenza del giudice tributario. La Cassazione a sezione unite ritiene la contestata decisione del giudice di pace assolutamente corretta nella parte in cui vengono tenute distinte le obbligazioni di natura tributaria da quelle di natura extratributaria come possono essere quelle dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
1) Opponibilità del preavviso di fermo amministrativo: l’Equitalia ribadisce come sempre la non impugnabilità di un atto meramente preparatorio. La Cassazione a sezioni unite riconosce una volta per tutte l’esistenza dell’interesse del contribuente alla “tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva” “a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza della giurisdizione tributaria. Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extra tributarie.”
3) Il destinatario del provvedimento di preavviso di fermo non deve aspettare l’effettività del provvedimento per agire in difesa dei suoi diritti”; il destinatario del preavviso di fermo , sancisce la Cassazione, ha un interesse specifico e diretto al controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare.”