Riportiamo di seguito un comunicato tratto dal portale “Anteprima Sport”.
Punita dalla Disciplinare anche la responsabilità oggettiva della società nella aggressione alla troupe di Telenorba.
Questi i comunicati ufficiali pubblicati sul sito ufficiale della Figc:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CDN (2008/2009)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente, dall’avv. Emilio Battaglia, dall’avv. Amedeo Citarella, Componenti, dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e con l’assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 23 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni: “”
(6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DONATO MORELLI (Amministratore delegato della Soc. AC Martina Srl dotato di rappresentanza legale della Società) E DELLA SOCIETA’ AC MARTINA Srl (nota n. 5986/1259 pf07-08/AM/en del 24.6.2008)
Il procedimento
Con provvedimento del 24 giugno 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Signor Donato Morelli, Amministratore Delegato della AC Martina Srl dotato di rappresentanza legale della società, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 30, comma 1, dello Statuto della FIGC e dall’art. 48, comma 3, delle NOIF, nonché la Società AC Martina Srl, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo collaboratore, sig. Diego Scialpi. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la loro condanna alla sanzione di 9 mesi di inibizione e l’ammenda di € 3.000,00 per la Società Martina. Per i deferiti è comparso il Signor Donato Morelli e il difensore dei deferiti, i quali hanno chiesto, previa declaratoria della mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e il proscioglimento dei deferiti.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene fondato il deferimento. Dalla relazione del Sostituto Procuratore del 15 giugno 2008 e dagli elementi di prova in essa contenuti, emerge che è da ascrivere al Signor Donato Morelli la decisione di non schierare la squadra del Martina, in occasione della gara che doveva disputarsi il 4 maggio 2008 contro la Perugia Calcio. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso Signor Morelli il 14 giugno 2008 emerge che il Morelli non nega di aver comunicato la decisione di scendere in campo, quanto piuttosto di essere stato indotto da altri soggetti a fare quella comunicazione. A ben vedere, tale circostanza non ha alcuna valenza esimente o scriminante per la violazione contestata. Tale condotta, non coperta da giudicato, che sussiste per la sola Società già sanzionata in sede disciplinare (cfr. C.U. 189/C 5 maggio 2008), integrando la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza anche in relazione al contenuto dell’art. 30, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 48, comma 3, della NOIF, deve essere sanzionata.
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Emerge altresì la responsabilità oggettiva della società Martina per la condotta posta in essere dal proprio collaboratore Sig. Diego Scialpi, che ha aggredito un giornalista ammesso alla tribuna stampa adiacente agli spogliatoi in occasione della gara che avrebbe dovuto essere disputata il 4 maggio 2008 nello stadio di Martina Franca che, tra l’altro, non è stata contestata all’odierna riunione dalla difesa.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Signor Donato Morelli l’inibizione sino al 31 dicembre 2008 ed alla società AC Martina Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00)
(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO CHIARELLI (Presidente della Soc. AC Martina Srl), DOMENICO PELLEGRINI (dirigente responsabile sicurezza della Soc. AC Martina Srl), DIEGO SCIALPI (addetto al servizio d’ordine della Soc. AC Martina Srl) E DELLA SOCIETA’ AC MARTINA Srl (nota n. 181/1426pf07-08/AM/ma del 10.7.2008)
Il procedimento Con provvedimento del 10 luglio 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Signor Gianfranco Chiarelli, Presidente della AC Martina Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere aggredito il Dirigente dell’Ordine Pubblico colpendolo con una manata al petto; il Signor Gianfranco Pellegrini, responsabile della sicurezza della AC Martina Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver offeso con frasi ingiuriose ed irriguardose l’assistente arbitrale; il Signor Diego Scialpi, addetto al servizio d’Ordine della AC Martina Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, perché al 44° del secondo tempo, entrava nel terreno di giuoco inveendo nei confronti del direttore di gara; nonché la Società Martina Srl per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, 2 e 3 CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto ai propri dirigenti tesserati e persone comunque addette a servizi della società. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la loro condanna alla sanzione di 6 mesi di inibizione e € 4.000,00 di ammenda per il Signor Gianfranco Chiarelli, di 4 mesi di inibizione e € 2.000,00 di ammenda per il Signor Gianfranco Pellegrini, di 1 anno di inibizione per il Signor Diego Scialpi ed € 1.000,00 di ammenda per la società Martina Srl. Per i deferiti nessuno è comparso.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti ritiene che la relazione del Sostituto Procuratore relativa alla gara di C1, girone B, Martina-Arezzo del 22 marzo 2008, quale fonte privilegiata di prova, contiene sufficienti elementi probatori delle condotte contestate al Signor Diego Scialpi, addetto al servizio d’Ordine della AC Martina Srl, al Signor Domenico Pellegrini, responsabile della sicurezza della società Martina Srl ed al Signor Gianfranco Chiarelli, Presidente della società Martina. Tali condotte evidentemente illegittime, non sono state contestate dai deferiti che, peraltro, non sono comparsi all’odierna riunione. Per i predetti fatti non è intervenuto alcun giudicato, dal momento che il Giudice Sportivo con il CU n. 161 del 25 marzo 2008 ha sanzionato la società Martina per fatti diversi da quelli di cui all’odierno deferimento, ossia relativamente alla circostanza che persone non 3 autorizzate e non identificate, ma riconducibili alla società, entrando indebitamente nel terreno di giuoco, avevano assunto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, durante la gara ed al termine della stessa. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Gianfranco Chiarelli la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, al Sig. Gianfranco Pellegrini la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione, al Signor Diego Scialpi la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla Società AC Martina Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).