– MARTINA FRANCA – La complessa questione circa i limiti che incontra il Sindaco nella revoca degli assessori, ha trovato un punto di arrivo decisivo in una sentenza di merito del Consiglio di Stato che ha chiarito i temi delle controverse posizioni assunte dal TAR Puglia e dallo stesso Consiglio di Stato. Il massimo organo di Giustizia Amministrativa con sentenza di questi giorni (n° 6253/09), in riforma della sentenza del TAR di Lecce ed in pieno accoglimento delle tesi svolte dall’avv. Pietro Quinto difensore del Comune di Martina Franca, ha rigettato le pretese dell’ex assessore Angelini il quale, non solo aveva contestato la revoca dell’incarico, ma rivendicava altresì un risarcimento danni per il periodo in cui era rimasto privo della carica.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato pienamente legittimo l’operato del Sindaco dell’epoca (Conserva), affermando che nella vicenda degli incarichi assessorili, che costituiscono attribuzione propria del Sindaco, il provvedimento di revoca motivato anche genericamente per il semplice venir meno del rapporto fiduciario o di consonanza politica è idoneo a legittimare la decisione sindacale.
Ciò perché –si legge nella decisione del Consiglio di Stato- “sarebbe invero contrario a qualsiasi logica che, dopo aver dato alla figura sindacale una autonomia e una personificazione del potere di rara incidenza nell’assetto istituzionale, si debbano poi assoggettare i profili più squisitamente organizzativi dell’azione di quel soggetto ad una serie di vagli di tipo esclusivamente formale, quale è in fondo l’esternazione di un discorso giustificativo”.
Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, non solo all’Assessore revocato non spetta la reintegrazione ed il risarcimento dei danni richiesto, ma dovrà anche restituire le somme che il Comune, in esecuzione della sentenza di primo grado, gli aveva elargito a titolo di spese giudiziali.
Commentando la decisione, l’avv. Pietro Quinto ha rilevato come per la sua attualità la pronuncia del Consiglio di Stato costituisca una chiave di soluzione delle molteplici controversie che hanno interessato i Comuni pugliesi, alcune delle quali ancora in itinere (si veda per Martina Miali) o definite solo in sede cautelare, attraverso l’affermazione di un principio di diritto che sottolinea come rientri nella potestà sindacale sia la scelta, per la quale non vi è alcun obbligo di motivazione, sia la verifica della permanenza delle condizioni anche politiche che avevano determinato quella scelta.
Ciò anche perché, nel sistema elettorale attuale, il Sindaco viene eletto direttamente dal corpo elettorale; egli è quindi responsabile della gestione dell’Amministrazione anche con riferimento ai criteri di scelta degli assessori che con lui devono garantire l’attuazione di quel programma che è alla base della sua investitura politica.
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